Articolo 19 – Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l’elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell’ultimo triennio, accompagnato dall’indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.
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Bando Psicologo_IC_Pedavena_def-signed schema_curriculum_pedavena Allegato A_pedavena Allegato B_pedavena Allegato C_Pedavena
INTERPELLO COMPONENTI COMMISSIONI.0006319.13-04-2018 Modello-interpello-commissari Modello-interpello-membri-aggregati Modello-interpello-presidenti
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